XIV LEGISLATURA
Mercoledì 1º febbraio 2006
alle ore 9,30 e 16 950ª e 951ª Seduta Pubblica
1 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. – Relatore Falcier (Relazione orale). (3717) 2. Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell’efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. – Relatori Eufemi e Tunis (Relazione orale). (3731)
III. Discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa. (3723)
IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici. (622) – MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio. (1659) – BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all’articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici. (1708) – TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio. (2587) – DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza. (3309)
– Relatore Mugnai (Relazione orale).
2. Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive parlamentari (Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006). (3660) – DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall’Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006). (1732) – DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall’Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006). (2080) – ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall’Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006). (2598) – Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive (Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004 e nuovamente rinviato dall’Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006). (3051) – DATO. – Norme per l’attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 2006). (3652) 3. Disciplina delle attività nel settore funerario (Approvato dalla Camera dei deputati). (3310) – BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria. (1265)
– Relatore Danzi (Relazione orale).
V. Discussione dei disegni di legge:
1. Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Contento; Mariani Paola; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Conte Gianfranco ed altri; Didoné e Polledri). (3463) – MAGNALBÒ. – Istituzione del marchio Made in Italy per la tutela della qualità delle calzature italiane. (405) – STANISCI. – Istituzione del marchio «made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell’abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane. (1404) – GUERZONI. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per i capi del tessile e dell’abbigliamento prodotti interamente in Italia. (1595) – BASTIANONI. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti italiani. (1646) – CURTO. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti italiani. (1736) – GRECO ed altri. – Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell’abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione. (2698) – MAGNALBÒ. – Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili. (3278)
– Relatore Pontone (Relazione orale).
2. Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti). – Relatore Zancan (Relazione orale).–(3337) 3. GRILLO. – Inno della Repubblica italiana. – Relatore Falcier. (1968)
VI. Relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (elenco allegato). VII. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).
premesso che: in seguito alle novità introdotte dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, il comma 2 del nuovo art. 18-bis del Testo unico della legge elettorale per la Camera e il nuovo comma 3 dell’art. 9 del Testo unico relativo al Senato esentano dalla raccolta delle firme per le candidature alle elezioni politiche partiti o gruppi politici che abbiano già dimostrato una reale rappresentatività (essendosi costituiti in gruppi parlamentari o, se collegati in coalizione ad almeno due partiti o gruppi con tale requisito, avendo anche ottenuto un seggio nelle ultime europee) al fine di evitare un onere ritenuto inutile e burocratico; individuano poi un ulteriore vincolo non del tutto chiaro per accedere a tale esenzione nel carattere identico del contrassegno utilizzato; a seconda delle interpretazioni astrattamente possibili rischiano di determinarsi esiti incongrui alla finalità della disposizione; se, infatti, il carattere identico del simbolo dovesse essere interpretato in modo assolutamente rigido, verrebbero ad essere escluse dall’esenzione non solo le liste relative a soggetti politici del tutto nuovi a cui il legislatore intende richiedere la prova di una reale rappresentatività, ma anche soggetti politici già esistenti e che intendessero presentarsi in modo aggregato ad altri, in una logica coerente con sistemi elettorali che prevedono l’accesso ai seggi solo per chi superi determinate soglie di esclusione, impegna il Governo: a chiarire che l’esenzione dalla raccolta delle firme riguarda anche soggetti già singolarmente titolari di detta esenzione che intendano utilizzare un simbolo del tutto o parzialmente diverso da quelli tradizionali, anche perché risultanti da una decisione comune a più soggetti già singolarmente titolari della esenzione; oppure, qualora si ritenga che il caso sub a) non sia espressamente previsto dalla legge, ad emanare un decreto-legge che superi la illogicità di quel vincolo evitando una grave incertezza all’inizio del procedimento elettorale.